Stamattina gli RSU della CGIL hanno inviato una richiesta di convocazione di un tavolo tecnico finalizzato ad implementare la flessibilità dell'orario di lavoro e disciplinare la fruizione su base oraria dei congedi parentali di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001.
Rispetto all'attuale regolamentazione, la proposta di Accordo costruita dalla CGIL presenta le seguenti caratteristiche:
- istituzione della Banca delle ore, con possibilità di godere delle ore accumulate sul proprio conto individuale attraverso riposi compensativi orari (anche durante le fasce di presenza obbligatoria) e/o giornalieri;
- ampliamento della flessibilità in uscita fino alle ore 18.00;
- estensione del saldo tra debito e credito orario ad un valore massimo, in positivo o in negativo, di 15 ore. Possibilità di recuperare il debito e godere del credito senza scadenze temporali legate al mese di maturazione;
- possibilità di utilizzare il credito orario anche per la compensazione dei permessi brevi;
- rilevazione automatica della pausa pranzo;
- riduzione del flusso cartaceo dei giustificazione per i ritardi;
- introduzione di uno specifico dovere contrattuale in capo ai responsabili degli uffici, che stabiliscono per il proprio servizio orari di lavoro no standard oppure orari di apertura al pubblico non ricadenti nelle fasce di presenza obbligatoria, di acquisire preventivamente la disponibilità delle risorse economiche necessarie all'attivazione dei relativi istituti contrattuali in favore del personale (turnazione, maggiorazioni retributive, straordinario ecc.);
- possibilità per il singolo lavoratore, che si trovi in condizione di svantaggio o difficoltà personale, sociale e/o familiare, oppure sia impegnato in attività di volontariato di cui alla L. 266/91, di richiedere al dirigente della propria struttura un'articolazione personalizzata del proprio orario di lavoro;
- per i dipendenti esclusi dalla flessibilità in quanto sottoposti ad un regime orario no standard, obbligatorietà delle previsione di ambiti di tolleranza oraria in ingresso ed in uscita;
- possibilità di fruire dei congedi parentali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 anche per singola ora.


