Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto legge n. 185 del 29/10/2012 con il quale il Governo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.223/2012, chiarisce la questione del TFS/TFR e della trattenuta del 2,5% per i dipendenti pubblici già in servizio alla data del 31/12/2000.
In pratica il decreto legge, abrogando l’art. 12 comma 10 del D.L. 78/2010, con decorrenza 01/01/2011, dispone che:
1) è ripristinato il TFS fin dall’origine, cioè dal 01/01/2011. Quindi
per i lavoratori già in servizio al 31/12/2000 non cambia nulla: erano e
rimangono in regime di TFS;
2) la trattenuta del 2,5% rimane quindi in vigore, essendo collegata al regime del TFS (ed ai conseguenti benefici fiscali);
3) nulla è dovuto ai lavoratori nemmeno come arretrati delle trattenute effettuate, non essendo di fatto cambiato nulla;
4) gli effetti di eventuali sentenze sono annullati d’ufficio, salvo
sentenze già passate in giudicato, cioè definitive. I processi pendenti
sono annullati;
5) i TFS già liquidati in base alla norma abolita sono ricalcolati
d’ufficio: se il risultato è favorevole al lavoratore viene pagata
l’integrazione, se invece è sfavorevole non si procede al recupero di
quanto avuto in eccedenza.
Nulla cambia nemmeno per i lavoratori assunti dal 01/01/2001, in quanto
erano già soggetti al regime di TFR e per i quali la norma di
riferimento è un’altra (e non è mai stata in discussione).
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