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mercoledì 7 ottobre 2015

DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO

La CGIL ha condiviso la necessità si snellire i processi amministrativi gestiti dall'Ente, chidendo tuttavia la cancellazione delle sanzioni previste dall'art. 11 in capo a dirigenti e funzionari, in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.
La materia relativa alla responsabilità ed alle sanzioni nel pubblico impiego è infatti già disciplinata per competenza dalla legge nazionale e dai contratti collettivi di lavoro.
La scrivente Organizzazione peraltro ha stigmatizzato l'assenza di un qualsiasi confronto con il Sindacato, nonostante la richiesta di audizione indirizzata alle competenti Commissioni consiliari.
SCARICA IL DISEGNO DI LEGGE
 

lunedì 15 febbraio 2010

CIRCOLARE N. 4/2010: SANZIONI DISCIPLINARI

L'A.G.C. 07 con la circolare n. 4 dell'8 febbraio 2010 rende note al personale della Giunta regionale le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 150/09 in tema di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici.
In particolare il citato decreto legislativo si segnala per il fatto di introdurre delle nuove ipotesi di illecito disciplinare, che danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  • licenziamento con preavviso nei casi di: 1) ingiustificata assenza dal servizio per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a tre nell'arco di un biennio o per più di sette giorni negli ultimi dieci anni; 2) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; 3) valutazione di insufficiente rendimento nel corso di un biennio
  • licenziamento senza preavviso nei casi di: 1) falsa attestazione della presenza in servizio; 2) giustificazione dell'assenza mediante certificazione medica falsa; 3) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte agggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni ad un massimo di tre mesi, nel caso di violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa che causi la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno
  • collocamento in disponibilità, nel caso in cui il lavoratore cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale.
SCARICA LA CIRCOLARE N. 4/2010

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