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martedì 3 febbraio 2009

NUOVO REGIME DELLE ASSENZE PER MALATTIA

Recentemente le Organizzazioni sindacali hanno tenuto un incontro con l'Amministrazione regionale sul tema del nuovo regime delle assenze dettato dall'art. 71 della L. 133/08 (che ha convertito il famoso decreto Brunetta), regime anche recepito con la Circolare n. 9/08 dell'A.G.C. del Personale.
Credo sia il caso di soffermarsi bene su queste disposizioni, che ormai dal 25 giugno del 2008 hanno piena efficacia anche su tutti noi.
GIUSTIFICAZIONE DELLA MALATTIA. Se ci assentiamo dal servizio per malattia per più di 10 giorni consecutivi, dobbiamo produrre al nostro Settore una certificazione medica rilasciata necessariamente dal nostro medico di base o da un ospedale pubblico. Pertanto non è presentabile una certificazione rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. La descritta modalità di giustificazione va anche seguita a partire dal terzo episodio di malattia nel corso dell'anno. Dunque, se ci assentiamo per malattia per più di due volte nel corso dell'anno, anche per 1 solo giorno o un breve periodio, a partire dal terzo episodio di malattia dobbiamo sempre produrre una certificazione medica rilasciata dal nostro medico di base o da un ospedale pubblico.
Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell’assenza , con l’indicazione della sola prognosi, entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.
CONTROLLI DURANTE LA MALATTIA. Se ci assentiamo per malattia anche un solo giorno, il nostro Settore sarà obbligato ad inviare la visita fiscale presso la nostra residenza. Le fasce orarie entro le quali possono essere effettuate le visite mediche di controllo sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi (cioè anche i sabati e le domeniche).
TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE LA MALATTIA. Purtroppo la malattia si riverbera negativamente anche sulla basta paga. Nei giorni di assenza per malattia ci viene corrisposto soltanto il trattamento economico fondamentale; in sintesi perdiamo ogni forma di salario accessorio (indennità di rischio e disagio, retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, progetti speciali e di settore, produttività individuale ecc.). Se però la malattia si protrae per più di 10 giorni, a partire dall'undicesimo giorno torna ad essere corrisposto anche il salario accessorio (ad eccezione delle indennità di rischio e disagio che sono strettamente legate alla presenza in servizio).
Esempio: partecipo ad un progetto di settore la cui realizzazione dura 150 giorni (dal 1 giugno al 30 ottobre) ; se in questo periodo mi assento per malattia per 5 giorni riceverò una decurtazione proporzionale pari a 5/150esimi dell'importo economico che mi spetta per il progetto stesso.
La perdita del salario accessorio non si verifica se la malattia è legata ad infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero o a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

SCARICA LA CIRCOLARE N. 9/08 DELL'A.G.C. PERSONALE
SCARICA LE CIRCOLARI N. 7 E 8 2008 DEL DIP. FUNZIONE PUBBLICA

venerdì 5 settembre 2008

NUOVA CIRCOLARE SULLE ASSENZE

Il Ministro della Funzione Pubblica, con la circolare n. 8/2008, ha fornito ulteriori indicazioni circa la nuova disciplina dettata in tema di assenze e permessi dei dipendenti pubblici. Va infatti rilevato che il decreto legge n. 112 del 2008 è stato convertito in legge con modifiche.
Scarica la circolare

giovedì 17 luglio 2008

CIRCOLARE SULLE ASSENZE DAL SERVIZIO

In data 17 luglio 2008, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha firmato la circolare n. 7/08, indirizzata a tutte le Pubbliche Amministrazioni, per fornire delle indicazioni in merito alla nuova disciplina in materia di assenze dei dipendenti pubblici, dettata dall'art. 71 del decreto-legge n. 112/08.
Sono confermati:
  • la decurtazione della retribuzione, attraverso il taglio di qualsiasi emolumento accessorio, per i primi 10 giorni di malattia;
  • l'obbligo delle amministrazioni di richiedere la visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno;
  • la certificazione medica rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche o dai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.
Scarica la circolare

giovedì 10 luglio 2008

DECRETO-LEGGE 112: CERTIFICATO MEDICO

L'art. 71 comma 2 del decreto-legge n. 112/2008 dispone che, nel caso di assenza per malattia superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nel corso dell'anno, il dipendente deve produrre certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
La domanda sorge spontanea: "se in un anno ho la sfortuna di ammalarmi più volte, a partire dal 2° episodio mi devo necessariamente recare in ospedale?".
Fortunatamente il Parere n. 45 del 04/07/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica sembra scongiurare questa ipotesi, affermando che anche il medico di medicina generale (ovvero il medico di famiglia) può rilasciare la certificazione giustificativa dell'assenza per malattia dei dipendenti pubblici. Ne prende atto la stessa Federazione Italiana Medici di Famiglia.

DECRETO-LEGGE 112: ASSENZE PER MALATTIA

L'art. 71 del decreto-legge n. 112/2008 detta nuove norme in materia di assenze per malattia dei dipendenti pubblici.
Il 1° comma del citato articolo dispone che, per i periodi di assenza per malattia, al dipendente è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni altro trattamento accessorio. Quindi, nei giorni in cui si è assenti per malattia, si percepisce soltanto la retribuzione tabellare. Per la verità l'interpretazione di queste nuove disposizioni dettate per il pubblico impiego non è ancora perfettamente chiara, nè al momento si hanno certezze del loro impatto pratico. Il rischio che personalemnte leggo in questa norma, a volerla interpretare letteralmente, è che essa determinerà una riduzione del nostro salario, per la sottrazione, nei giorni in cui si è malati, di qualsiasi emolumento di natura accessoria (produtività individuale, progetti di settore, progetti speciali, indennità di funzione per la Cat. D non posizionista, retribuzioni di posizione, indennità di risultato ecc. ecc.)
P.S. le indennità di rischio, disagio e turnazione già attualmente non sono erogate per i giorni di assenza.

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