martedì 3 febbraio 2009

NUOVO REGIME DELLE ASSENZE PER MALATTIA

Recentemente le Organizzazioni sindacali hanno tenuto un incontro con l'Amministrazione regionale sul tema del nuovo regime delle assenze dettato dall'art. 71 della L. 133/08 (che ha convertito il famoso decreto Brunetta), regime anche recepito con la Circolare n. 9/08 dell'A.G.C. del Personale.
Credo sia il caso di soffermarsi bene su queste disposizioni, che ormai dal 25 giugno del 2008 hanno piena efficacia anche su tutti noi.
GIUSTIFICAZIONE DELLA MALATTIA. Se ci assentiamo dal servizio per malattia per più di 10 giorni consecutivi, dobbiamo produrre al nostro Settore una certificazione medica rilasciata necessariamente dal nostro medico di base o da un ospedale pubblico. Pertanto non è presentabile una certificazione rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. La descritta modalità di giustificazione va anche seguita a partire dal terzo episodio di malattia nel corso dell'anno. Dunque, se ci assentiamo per malattia per più di due volte nel corso dell'anno, anche per 1 solo giorno o un breve periodio, a partire dal terzo episodio di malattia dobbiamo sempre produrre una certificazione medica rilasciata dal nostro medico di base o da un ospedale pubblico.
Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell’assenza , con l’indicazione della sola prognosi, entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.
CONTROLLI DURANTE LA MALATTIA. Se ci assentiamo per malattia anche un solo giorno, il nostro Settore sarà obbligato ad inviare la visita fiscale presso la nostra residenza. Le fasce orarie entro le quali possono essere effettuate le visite mediche di controllo sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi (cioè anche i sabati e le domeniche).
TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE LA MALATTIA. Purtroppo la malattia si riverbera negativamente anche sulla basta paga. Nei giorni di assenza per malattia ci viene corrisposto soltanto il trattamento economico fondamentale; in sintesi perdiamo ogni forma di salario accessorio (indennità di rischio e disagio, retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, progetti speciali e di settore, produttività individuale ecc.). Se però la malattia si protrae per più di 10 giorni, a partire dall'undicesimo giorno torna ad essere corrisposto anche il salario accessorio (ad eccezione delle indennità di rischio e disagio che sono strettamente legate alla presenza in servizio).
Esempio: partecipo ad un progetto di settore la cui realizzazione dura 150 giorni (dal 1 giugno al 30 ottobre) ; se in questo periodo mi assento per malattia per 5 giorni riceverò una decurtazione proporzionale pari a 5/150esimi dell'importo economico che mi spetta per il progetto stesso.
La perdita del salario accessorio non si verifica se la malattia è legata ad infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero o a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

SCARICA LA CIRCOLARE N. 9/08 DELL'A.G.C. PERSONALE
SCARICA LE CIRCOLARI N. 7 E 8 2008 DEL DIP. FUNZIONE PUBBLICA

2 commenti:

Anonimo ha detto...

da Antonio:

Ma il Ministro Brunetta non era quel famoso Politico rappresentante del nostro caro paese italico che al Parlamento Europeo aveva accumulato il maggior numero annuo di assenze?

Non è ancora quel famoso politico che ha a cuore la trasparenza amministrativa e il cui staff di lavoro non ha ancora pubblicato sul suo sito i compensi percepiti?

Ministro Brunetta, al posto di pensare ai dipendenti pubblici, che già ci hanno i loro problemi pensi alle BELLE FEMMINE e SI FACCIA UNA PELLE.

Anonimo ha detto...

MA il ministro Brunetta gia' ha una bella donna accanto ed almeno piu' alta di lui di una ventina di centimetri,Piuttosto il fatto grave e' un altro che l'orario di controllo sulle assenze per malattia copre interamente la giornata e non e' possibile anche volendo e dovendo rispettare quella fascia di orario assentarsi per un eventuale improrogabile situazione, come recita una sentenza di cassazione,che a chi interessa posso citare.......

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