Fortunatamente anche se in ritardo anche la CGIL si è convinta per informazione completa ai colleghi chido a Luciano di pubblicare il seguente articolo del SOLE 24 ORE del 24/01/2011: IL SOLE 24ORE – pag.43 Previdenza – Secondo l’Inpdap l’equiparazione è solo per la modalità di calcolo e non per i contributi Sindacati divisi sul «Tfr a metà» dei pubblici I l trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici si trasforma nel Tfr previsto dall'articolo 2120 del codice civile, ma solo per le modalità di calcolo e non per il versamento contributivo. Sul punto, sostenuto dal l'Inpdap, interviene a gamba tesa il sindacato Uil Fpl, con una nota spedita il 4 gennaio alle singole amministrazioni. L'articolo 12, comma 10, della manovra Tremonti ha stabilito che, per i periodi di servizio maturati dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio sia effettuato con le medesime modalità previste dal codice civile in materia di Tfr e con aliquota di rendimento pari al 6,91 per cento. La norma suscita qualche perplessità in quanto, in una disposizione di legge volta al contenimento della spesa, si aumenta l'aliquota di rendimento, passando, ad esempio per gli enti locali, da 1/15 dell'80% della retribuzione, vale a dire 5,33%, al 6,91% della stessa retribuzione. Ma, a parte questo, la legge 122/2010 lasciava spazio a dubbi interpretativi, non essendo chiaro se anche ai dipendenti in regime di Tfs dovevano applicarsi le regole del Tfr in materia di contribuzione, venendo, quindi, meno il prelievo contributivo a carico del dipendente. L'Inpdap, con la circolare n. 17 del2010, ha chiarito che il versamento dei contributi, per quel che riguarda il Tfs, deve intendersi come non modificato, in quanto la normafa riferimento soltanto alle modalità di computo. E, quindi, sempre con riferimento agli enti locali, anche nel 2011 e negli anni seguenti gli enti devono continuare a effettuare la trattenuta a carico del dipendente, nella misura pari al 2,50% dell'80% della retribuzione fissa corrisposta. A questo punto, interviene, con toni molto duri, la nota della Uil Fpl, nella quale si afferma che il regime del Tfr deve essere applicato in toto e, quindi, non risponde alla previsione normativa il perseverare nella trattenuta a carico del lavoratore. Di più, il sindacato in questione, afferma che questo comportamento «determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico», con l'aggravante che tale impostazione non consente di accedere all'anticipo sul Tfr, come invece spetterebbe in caso di integrale applicazione della relativa normativa. Pertanto, la UilFpl invita i datori di lavoro a non seguire le indicazioni fornite dall'istituto di previdenza in merito alla trattenuta e sollecita, di conseguenza, il pagamento degli stipendi ai dipendenti, senza alcuna decurtazione, arrivando a prospettare l'azione legale a tutela degli interessi dei lavoratori in caso di comportamentidifformi. Ma la posizione Uil Fpl non è condivisa dalle restanti sigle sindacali. La Cgil nella nota del 5 gennaio del patronato Inca, afferma che, non modificando il profilo giuridico del trattamento in questione, resta confermatal'obbligazione contributiva. Analoga la posizione dellaFps Cisl, espressa nel co-municato del 12 gennaio. M.Zamb.
Devo dare atto a Luciano che democraticamente pubblica ciò che gli proponiamo(vedi mio post di sopra con l'articolo del Sole 24 ore) senza censura. Ovviamente i post offensivi non sono giustamente ammessi.
La censura è una cosa che non accetto. Diceva Voltaire: "non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere". Per quanto riguarda i commenti offensivi, se sono in formato anonimo, pubblico esclusivamente quelli diretti a me. Offese ad altre persone devono invece essere firmate, altrimenti la responsabilità cade su chi le ha pubblicate, cioè su di me.
La risposta approntata dal Dirigente Marchiello è inviata a tutti i dipendenti in merito al RIMBORSO della trattenuta del FTR del 2,5% NON ESULA l'Amministrazione regionale A CESSARE IMMEDIATAMENTE LA TRATTENUTA e a rimborsarci gli arretrati.
A questo punto è arrivato il momento di rivolgerci ad un avvocato per il rispetto dei nostri diritti.
Mi dispiace, ma chi deve pagare, deve pagare.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze o chi per esso sia , indipendentemente dal parere che darà, (CHE NON HA ALCUN RILIEVO IN MERITO) non è soggetto interessato alla questione.
A questo punto, tutti dall'Avvocato e denunciamo l'amministrazione.
7 commenti:
Benissimo. Sta cosa mi è piaciuta davvero.E' stata una bella iniziativa.
Antonio
Fortunatamente anche se in ritardo anche la CGIL si è convinta per informazione completa ai colleghi chido a Luciano di pubblicare il seguente articolo del SOLE 24 ORE del 24/01/2011:
IL SOLE 24ORE – pag.43
Previdenza – Secondo l’Inpdap l’equiparazione è solo per la modalità di calcolo e non per i contributi
Sindacati divisi sul «Tfr a metà» dei pubblici
I l trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici si trasforma nel Tfr previsto dall'articolo 2120 del codice civile, ma
solo per le modalità di calcolo e non per il versamento contributivo. Sul punto, sostenuto dal l'Inpdap, interviene a gamba tesa il sindacato
Uil Fpl, con una nota spedita il 4 gennaio alle singole amministrazioni. L'articolo 12, comma 10, della manovra Tremonti ha stabilito che,
per i periodi di servizio maturati dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio sia effettuato con le medesime
modalità previste dal codice civile in materia di Tfr e con aliquota di rendimento pari al 6,91 per cento. La norma suscita qualche perplessità
in quanto, in una disposizione di legge volta al contenimento della spesa, si aumenta l'aliquota di rendimento, passando, ad esempio per gli enti locali, da
1/15 dell'80% della retribuzione, vale a dire 5,33%, al 6,91% della stessa retribuzione. Ma, a parte questo, la legge 122/2010 lasciava
spazio a dubbi interpretativi, non essendo chiaro se anche ai dipendenti in regime di Tfs dovevano applicarsi le regole del Tfr in materia di contribuzione,
venendo, quindi, meno il prelievo contributivo a carico del dipendente. L'Inpdap, con la circolare n. 17 del2010, ha chiarito che il
versamento dei contributi, per quel che riguarda il Tfs, deve intendersi come non modificato, in quanto la normafa riferimento soltanto alle
modalità di computo. E, quindi, sempre con riferimento agli enti locali, anche nel 2011 e negli anni seguenti gli enti devono continuare
a effettuare la trattenuta a carico del dipendente, nella misura pari al 2,50% dell'80% della retribuzione fissa corrisposta. A questo punto, interviene,
con toni molto duri, la nota della Uil Fpl, nella quale si afferma che il regime del Tfr deve essere applicato in toto e, quindi, non risponde
alla previsione normativa il perseverare nella trattenuta a carico del lavoratore. Di più, il sindacato in questione, afferma che questo
comportamento «determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico», con l'aggravante che tale impostazione non consente
di accedere all'anticipo sul Tfr, come invece spetterebbe in caso di integrale applicazione della relativa normativa. Pertanto, la UilFpl
invita i datori di lavoro a non seguire le indicazioni fornite dall'istituto di previdenza in merito alla trattenuta e sollecita, di conseguenza,
il pagamento degli stipendi ai dipendenti, senza alcuna decurtazione, arrivando a prospettare l'azione legale a tutela degli interessi
dei lavoratori in caso di comportamentidifformi.
Ma la posizione Uil Fpl non è condivisa dalle restanti sigle sindacali. La Cgil nella nota del 5 gennaio del patronato Inca, afferma che,
non modificando il profilo giuridico del trattamento in questione, resta confermatal'obbligazione contributiva.
Analoga la posizione dellaFps Cisl, espressa nel co-municato del 12 gennaio.
M.Zamb.
Devo dare atto a Luciano che democraticamente pubblica ciò che gli proponiamo(vedi mio post di sopra con l'articolo del Sole 24 ore) senza censura. Ovviamente i post offensivi non sono giustamente ammessi.
La censura è una cosa che non accetto.
Diceva Voltaire: "non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere".
Per quanto riguarda i commenti offensivi, se sono in formato anonimo, pubblico esclusivamente quelli diretti a me.
Offese ad altre persone devono invece essere firmate, altrimenti la responsabilità cade su chi le ha pubblicate, cioè su di me.
PER LUCIANO : LA LETTERA DI DIFFIDA LA POSSIAMO MANDARE ANCHE VIA FAX O DEVE ESSERE FATTA LA RACCOMANDA A.R
UN SALUTO Gennaro::::
Anche via fax.
La risposta approntata dal Dirigente Marchiello è inviata a tutti i dipendenti in merito al RIMBORSO della trattenuta del FTR del 2,5% NON ESULA l'Amministrazione regionale A CESSARE IMMEDIATAMENTE LA TRATTENUTA e a rimborsarci gli arretrati.
A questo punto è arrivato il momento di rivolgerci ad un avvocato per il rispetto dei nostri diritti.
Mi dispiace, ma chi deve pagare, deve pagare.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze o chi per esso sia , indipendentemente dal parere che darà, (CHE NON HA ALCUN RILIEVO IN MERITO) non è soggetto interessato alla questione.
A questo punto, tutti dall'Avvocato e denunciamo l'amministrazione.
FUORI I SOLDI.
Saluti
Antonio
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