lunedì 15 settembre 2008

DIRITTO ALLO STUDIO (art. 15 CCNL 14/09/2000)

S'impongono un paio di precisazioni per chi usufruisce delle 150 ore di diritto allo studio.
L'attestato di partecipazione al corso, che il dipendente deve presentare agli uffici regionali per dimostrare l'utilizzo legittimo del diritto, può essere consegnato anche alla fine del corso stesso. Dunque, non è necessario giustificare ogni volta che si usufruisce di qualche ora di permesso (come pare chiedano alcuni settori), ma è sufficiente un unico attestato finale di partecipazione al corso. E' comunque consigliabile preavvisare la segreteria di facoltà delle proprie esigenze di documentazione e di attestazione della frequenza.
Per quanto riguarda la fruizione dei permessi, non sono previste le ipotesi della preparazione agli esami universitari nè della tesi di laurea. I permessi competono esclusivamente per la partecipazione alle lezioni; dunque non possono essere utilizzati per studiare, per i colloqui con i docenti, per le pratiche di segreteria ecc. ecc.

6 commenti:

Salvatore ha detto...

Se ricordo bene, nel comparto ministeriale si consentiva di fruire dei permessi anche per i 3 giorni precedenti all'esame. Credo che si tratti di una materia da disciplinare in sede di contrattazione integrativa.

Luciano Nazzaro ha detto...

Purtroppo no. La materia del diritto allo studio è esaustivamente disciplinata dalla contrattazione di comparto e non rientra tra le questioni che possono costituire oggetto di confronto in sede decentrata.

Anonimo ha detto...

La possibilità di accesso ai bandi per godere dei permesi studio (150 ore)è vincolato ai dipendenti che hanno già superato il periodo di prova o è aperto anche a quelli che sono in tale periodo? Leggendo l'art. 15 del CCNL non è specificata questa differenza...

Luciano Nazzaro ha detto...

Tutti i dipendenti possono usufruire dei permessi diritto allo studio, senza eccezioni.

Anonimo ha detto...

Per sostenere un esame universitario è necessario usufruire delle ore per permessi studio oppure esiste una voce specifica?

Luciano Nazzaro ha detto...

Per sostenere un esame universitario è possibile, alternativamente, fruire del permesso studio oppure del permesso retribuito di cui all'art. 19 comma 1 del CCNL 6/7/95 (8 giorni all'anno).

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