COMMA 7.
A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti
al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale
di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre
2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo
periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale
sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente
prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale
complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo
alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al
personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente articolo costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa.
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