giovedì 5 luglio 2012

PRODUTTIVITA' E MATERNITA': RIFLESSIONI DEL COLLEGA SALVATORE CRINO


Contributo sulla questione relativa all’erogazione del premio di produttività
durante l’aspettativa per maternità

Ho letto il messaggio inviato qualche tempo fa a tutti gli utenti di posta elettronica regionale, nel quale alcune sigle sindacali hanno appoggiato il ricorso fatto da alcune lavoratrici rispetto alla valutazione ricevuta per la produttività anno 2012. A quanto pare, le lavoratrici sono state considerate non valutabili in quanto assenti dal lavoro a causa di un periodo di aspettativa per maternità. Rispetto alla vicenda mi sono chiesto: perché le organizzazioni sindacali appoggiano il ricorso e non hanno invece cercato di evitarlo, discutendo di tale problema nella delegazione trattante alla quale hanno preso parte per definire gli accordi sulla produttività?
Infatti, il problema tende a ripresentarsi ogni anno, puntualmente dopo l’uscita della circolare sulla produttività o, al più tardi, al momento della valutazione. La questione in esame è più o meno riassumibile così: le circolari fanno riferimento, con diversi modi e in diverse forme nei vari anni, al fatto che per essere considerati valutabili, si debbano effettuare un minimo di presenze nel periodo oggetto della valutazione. Tale periodo è stato variabile nei diversi anni.
Da quello che scrivono le organizzazioni sindacali nell’appoggiare il ricorso, sembrerebbe scontato che la produttività spetti se le assenze sono effettuate per maternità, e questo indipendentemente da quale sia l’incidenza delle assenze sul periodo di valutazione (vale a dire che, anche nel caso limite in cui la lavoratrice sia assente per l’intero periodo, il premio di produttività le debba comunque essere garantito). E vengono a tal proposito citati sia il testo unico sulla maternità che le norme contrattuali. Ancora di più, di fronte a tali affermazioni ben suffragate, mi chiedo: perché questa cosa non è mai stata scritta nelle circolari sulla produttività, che anzi hanno riportato talvolta regole apertamente contrastanti con tale posizione (si tenga presente che il Testo unico sulla maternità è del 2001 - ma la norma richiamata era già presente nella L. 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri - e il CCNL citato dalle OOSS è del 2000)? Evidentemente queste norme non sono ben conosciute o forse la loro applicazione non è così univoca come potrebbe sembrare. E’ però necessario a questo punto un chiarimento pubblico, senza il quale molti di quelli che hanno ricevuto la mail si continueranno a chiedere come è andata a finire, senza poterlo sapere. Infatti, delle due l’una: o la posizione delle lavoratrici che hanno fatto ricorso è corretta, e allora andrebbe fatta una integrazione alla circolare, al fine di evitare ricorsi analoghi, oppure è sbagliata, ed in tal caso bisogna spiegarne le ragioni. Senza tale chiarimento, il problema viene lasciato nelle mani del Dirigente valutatore, il quale, se rispetta la circolare rischia di andare in contrasto con la legge, e se invece si rifà al testo di legge, rischia intanto di sbagliare (non dimentichiamo infatti che non ogni Dirigente può considerarsi un esperto di normativa sul personale e che le norme spesso non sono di facile interpretazione, specie in un ordinamento come il nostro dove alcune norme successive ne abrogano implicitamente altre, e la gerarchia delle fonti è spesso di difficile ricostruzione), e in ogni caso di discriminare “positivamente” i suoi lavoratori rispetto ad altri Dirigenti, i quali presumendo che la regola sia quella contenuta nella circolare, si comporterebbero in maniera diversa.
Da parte mia non mi schiero dall’una o dall’altra parte: semplicemente cerco di capire. Del resto, si può essere d’accordo o meno con una regola che preveda che una lavoratrice assente per maternità, a differenza di quanto accade ad altri lavoratori assenti (ad esempio per malattia, nel qual caso è chiaro che non vi è alcuna norma che garantisce il salario accessorio, mentre quello di base viene garantito solo per un certo periodo) riceva comunque il salario accessorio. Ma nel momento in cui c’è una legge che lo prevede, e in uno stato di diritto quale il nostro ancora è, la propria opinione resta una mera opinione.
Ma andiamo avanti, e poniamo il caso la norma vada letta secondo quanto indicato dalle OOSS, ossia che garantisca l’erogazione del salario accessorio alle donne in maternità. A circolare invariata, come si dovrebbe comportare il Dirigente di fronte ad un caso limite in cui la lavoratrice è stata assente per l’intero periodo di valutazione (o è stata presente per pochi giorni)? Se la considera non valutabile, la produttività non le arriva. Ma se vuole valutarla a cosa si deve rifare per la valutazione? Cosa dovrà scrivere quando si troverà a dover valutare l’ “orientamento all’utente” della lavoratrice o la percentuale di “raggiungimento dell’obiettivo”, se manca il presupposto oggettivo della valutazione, ossia la prestazione? Se fossi io il Dirigente, certo non mi arrischierei ad esprimere una valutazione solo per far prendere la produttività ad una lavoratrice. I Dirigenti sono chiamati a gran voce a valutare, a fare valutazioni reali e, possibilmente, anche a differenziare, ed io credo che sia auspicabile che ciò avvenga se si vuole che il salario accessorio sia legato al merito e diventi una leva motivazionale.
Quindi, come si potrebbe risolvere la questione? A mio parere la soluzione c’è. E non è nulla di particolarmente originale, in quanto tra l’altro è una soluzione già adottata nella circolare per un’altra tipologia di assenza. Si tratta, quando vi è un assenza per maternità, di “sganciare” l’erogazione del premio dall’espressione della valutazione da parte del Dirigente. La cosa viene già applicata ai dipendenti in distacco sindacale, cui viene corrisposta comunque una quota della produttività, evidentemente di fronte ad un giudizio di non valutabilità espresso dal Dirigente. A completare il ragionamento, e per evitare un trattamento che potrebbe essere ingiusto nel senso opposto, si potrebbe considerare tale soluzione per l’effettivo periodo di maternità, e valutare invece la lavoratrice al pari degli altri (e quindi in relazione alle effettive prestazioni) limitatamente al periodo in cui è stata presente. Se, ad esempio sul semestre oggetto di valutazione, la dipendente è stata presente per due mesi e assente per gli altri quattro, riceverebbe la valutazione dal Dirigente per i due mesi, ottenendo la percentuale di produttività ad essa collegata, e un premio convenzionale secondo gli accordi presi in contrattazione decentrata per i restanti 4 mesi, in assenza della valutazione del Dirigente.
Salvatore Crino

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