Titolo IV
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI
COMMA 8.
Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008,
e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012
d’intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i
parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche
degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra
dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media
nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche
le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo
76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino
collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media
non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che
risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto
alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di
soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti.
ART. 2 commi 11 e 12
11.
Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero
all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni,
fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni
di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio,
avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo
33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
a)
applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso
dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31
dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva
nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina
pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di
motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque
denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1)
che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre
2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al
momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso
sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2)
che matura i requisiti indicati successivamente al 31
dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà
corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b)
predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i
tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c)
individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro
due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a
riposo di cui alla lettera a);
d)
in base alla verifica della compatibilità e coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di
mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la
lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti,
previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri
competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale
trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al
momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel
caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato
rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita
un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni
economiche del personale assegnato;
e)
definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e
tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale
non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore
anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli
interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale
sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a
compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
12.
Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui
al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre
il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001
può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il
trattamento pensionistico.
6 commenti:
Per l'impossibile trasferimento a Bagnoli vorrei conoscere i nominativi dei colleghi che stanno raccogliendo le firme. Io come tanti altri miei colleghi siamo interessati a partecipare con la nostra firma alla meritevole iniziativa.
Grazie rita rossi
Su facebook c'è un gruppo di colleghi che stanno raccogliendo le firme contro il trasferimento a Bagnoli.
Il gruppo si chiama VOGLIONO MANDARCI A BAGNOLI.
BUONGIORNO LUCIANO.
OGGI E' DI ATTUALITA' PARLARE DI PENSIONAMENTI ANCHE ALLA LUCE DI QUELLO CHE HAI PUBBLICATO. PUOI PER QUESTO DARCI DELUCITAZIONI,anche se forse troppo presto,su quello che potrebbe accadere alla Regione Campania? Si dice che già si stà muovendo qualcosa, è vero?Quelli del'52 hanno buone speranze?
Alla pensione io non sono interessato,ma gli amici e colleghi
mi chiedono di farti questa domanda.Ti saluto Giorgio De Lucia da Caserta.
Buongiorno Giorgio, ci vorrebbe la sfera magica per sapere, in questo momento, quali effetti porterà il decreto sulla spending review sul personale della Regione Campania.
I nostri vertici politici stanno tenendo incontri a Roma, per rappresentare la situazione e i risultati già conseguiti, in termini di riduzione della spesa, dal nostro ente.
In questa fase mi sento di dire solo una cosa: è fuoriluogo aspettarsi qualcosa di positivo, qualche effetto benevolo, da un decreto che taglia sul pubblico impiego.
Dico questo perché avverto, in qualche collega, speranze di riceverne benefici.
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