mercoledì 18 maggio 2016

COMUNICATO CGIL - CISL - UIL SULLA MOBILITA' D'UFFICIO


10 commenti:

Anonimo ha detto...

Probabilmente perchè queste persone non hanno mai fatto niente di professionalmente rilevante ed hanno quindi scarse competenze e poi perchè sono tutte legate ai vari politici di turno e quindi non possono essere toccate.

Luciano Nazzaro ha detto...

Per quanto riguarda, invece, la problematica dei trasferimenti coattivi derivanti dalla D.G.R. 161\2013 e n. 244 dell'8.5.2015 sulla mobilità d'ufficio, le novità certe sono quelle scaturite dal Decreto D.G. 14 n. 72 del 18.5.2016 e dal D.D. n. 73 del 19.5.2016, di integrazione e rettifica al n. 71.
Sono stati infatti espunti dall'elenco alcuni nominativi per i quali non erano stati rispettati i criteri previsti nelle delibere sulla disciplina della mobilità d'ufficio, ma non esistono, allo stato, provvedimenti di revoca dei provvedimenti, contrariamente a quanto si vocifera. Inutile sottolineare che i correttivi sono stati applicati grazie all'intervento dei sindacati, che hanno rapidamente organizzato un incontro intersindacale e successivo confronto con gli organi istituzionali a Via S. Lucia per rappresentare l'incongruità dei provvedimenti rispetto sia a criteri specifici previsti dalle D.G.R., sia a criteri di attuazione ed individuazione dei soggetti trasferiti (vedi colleghi ad un mese dalla pensione...), insieme ad una più ampia protesta sulla situazione del personale del comparto.
Saluti, Adelaide Stoppelli

Anonimo ha detto...

Ma quando saranno attuati questi trasferimenti di personale? E perchè tutto questo mistero sui nomi?
Grazie

Anonimo ha detto...

LUCIANO ma il D.D. del 19.5.2016 n.73 contieni altri nominativi oltre agli 87 del n. 72?

Anonimo ha detto...

Luciano dicci qualcosa in merito a questo D.D.DEL 19/05/2016 siamo in ansia per questo.
Grazieee

LUCIANO NAZZARO ha detto...

No, non ci sono altri trasferimenti. Si tratta solo di una correzione per aver caricato un allegato sbagliato.

Rosario ha detto...

Uno dei criteri da rispettare per la mobilità è anche quello dei famosi 50 km tra l'ufficio di appartenenza e l'ufficio di trasferimento, D.G.R. 161 del 3/6/2013 modificato al punto 1.7 con D.G.R. 244 del 8/5/2015 nel senso che: "i dipendenti interessati alla mobilità possono essere trasferiti all'interno delle strutture regionali in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 km dalla sede di appartenenza".
E' sempre valido questo criterio?
Se si controllate, per favore, anche questo criterio?

Anonimo ha detto...

in merito all'ultimo quesito di rosario, come vengono calcolati esattamente questi
50 km?
in linea d'aria fra città e città o fra la esatta ubicazione delle sedi regionali nella città A e nella città B?

per fare un esempio paradossale: magari dalla città X al centro direzionale sono 49 km, ma dalla stessa città X alla sede di santa lucia sono chessò 52 km..

illuminaci lucià

grazie

sergio

Anonimo ha detto...

SERGIO, VALE L'ABACO delle DISTANZE......come siamo rovinati.

Luciano Nazzaro ha detto...

La mobilità d'ufficio, come si sa, è regolamentata, in Regione Campania, dalla D.G.R.161\2013 e D.G.R. 244\2015; nella seconda, che va ad integrare e rettificare la 161, viene specificato che:
“i dipendenti interessati alle procedure di mobilità
d’ufficio possono essere trasferiti all'interno delle strutture regionali in sedi collocate nel territorio
dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono
adibiti”; ergo, il range della distanza è riferito, evidentemente, alla distanza che intercorre tra le sedi di lavoro, cioè quella attuale rispetto a quella di assegnazione per mobilità.
saluti a tutti, adelaide stoppelli

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