Il
testo che contiene i provvedimenti sulla spending review in vigore
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si configura come una
manovra caratterizzata da forti e indiscriminati tagli lineari, da
politiche recessive e antisociali e da un attacco senza precedenti al
ruolo della rappresentanze sociali e alle relazioni sindacali (di
fatto si passa alla solo e semplice fase della comunicazione alle
OO.SS).
Per
la Fp-Cgil il decreto va abolito e superato con un nuovo disegno
riorganizzativo e riqualificativo della pubblica amministrazione,
mettendo al centro il ruolo e la dignità del lavoro pubblico e
dei servizi erogati che riprenda i contenuti del protocollo di intesa
sul lavoro pubblico del 3 Maggio 2012.
Nel
confermare, quindi, una mobilitazione territoriale e nazionale che
si prefigge quale obiettivo di fondo il radicale cambiamento del
decreto, abbiamo predisposto, comunque, una serie di emendamenti che
rispondono all’ipotesi che il provvedimento, attualmente in
discussione in Parlamento, non venga stralciato; emendamenti che
sottoponiamo al confronto con i gruppi parlamentari e le forze
politiche.
PROPOSTE
EMENDATIVE
Articolo
2 comma 5 - relazione -
In
riferimento alle procedure di individuazione degli esuberi,
l’articolo 2 comma 5 non prevede alcuna consultazione/concertazione
con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale
interessato e indica nel 31 Ottobre pv il termine temporale per
l’emanazione di uno o più decreti per l’inidividuazione
delle unità di personale dichiarate unilateralmente in esubero
dalle singole amministrazioni. L’emendamento è teso a
riconfermare lo spirito dell’intesa del 3 Maggio u.s. fra Governo,
Sistema delle Autonomie locali e Organizzazioni sindacali che, fra le
altre cose prevede esplicitamente l’apertura di una fase di
concertazione con il sindacato nella gestione degli esuberi di
personale e nei successivi processi di mobilità. La richiesta
di individuare un termine di quattro mesi per la conclusione di tale
concertazione risponde anche alla possibilità, prevista dallo
stesso articolo 2 comma 5, di riequilibrare, compensandoli, eventuali
differenziazioni nella individuazione della quota di riduzione degli
organici di ogni singola amministrazione.
Emendamento
art. 2 comma 5
Il
comma 5 dell’articolo 2 è interamente sostituito dal
seguente: “Alle
riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28
Febbraio 2013, su proposta del Ministro della Pubblica
Amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze considerando che le medesime
riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificità delle singole amministrazioni, in
misure inferiori alle percentuali ivi previste a condizione che la
differenza sia recuparata operando una maggiore riduzione delle
rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.
Il
Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione nel
proporre le riduzioni di cui all’articolo 1 tiene conto degli esiti
della concertazione con le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative da avviare entro e non oltre il 31 Ottobre 2012.
La
predetta consultazione è preceduta da una informativa su ogni
singola dotazione organica del Ministro della Pubblica
Amministrazione alle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative”
Art
2 comma 7 – relazione -
L’emendamento
è teso a recuperare l’intero personale del Ministero della
Giustizia in tutte le sue articolazioni – Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria – Dipartimento Giustizia Minorile –
Dipartimento Affari di Giustizia - Archivi Notarili – e quello
operante nei tre enti previdenziali, Empals, Inpdap ed Inps, già
sottoposti a processi di riorganizzazione sulla base della recente
riforma degli Enti previdenziali.
Emendamento
art. 2 comma 7
Sostituire
le parole “il
personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari” con
le
seguenti:
“il personale operante nel Ministero della Giustizia nelle sue
articolazioni e
il personale di magistratura”
Alla
fine del comma 7 inserire il seguente capoverso“
Agli effetti del presente articolo ed ai fini dell’applicazione
dell’art.21, comma 2, del DL 201/2011, resta in vigore quanto
disposto dall’art. 6 ter del decreto legge 29/12/2011 n. 216
convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 febbraio 2012 n.
14”
Art
2 comma 8 – relazione -
Si
richiede l’abrogazione del comma 8 dell’articolo 2 anche perchè
lo stesso comma rimanda interamente alle previsioni contenuto nello
stesso decreto all’articolo 16 comma 8
Emenamento
Art.2 comma 8
abrogare.
Art
2 comma 11 lettera A – relazione -
Si
richiede l’individuazione del nuovo termine del 31 Maggio 2015 in
considerazione del fatto che chi matura i requisiti previsti dallo
stesso comma nell’anno 2013 avrà bisogno di più di 12
mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico.
Emendamento
Art 2 comma 11 lettera A
Sostituire
nel quinto capoverso le parole “entro il 2014” con le parole
“entro
il 31 maggio 2015”
Art
2 comma 11 lettera E) – relazione –
l’emendamento
è teso ad inserire fra i criteri per la dichiarazione di
eccedenza, anche ai fini dell’individuazione dei successivi criteri
per l’utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale
non dirigenziale, anche quello dell’età anagrafica
Emendamento
Art 2 comma 11 lettera E)
Aggiungere
dopo le parole “anzianità
contributiva”
le parole “
e età anagrafica”
Art
2 comma 12 – relazione -
L’emendamento
è teso a mantenere sospesa l’applicazione del DL 201 del
2011 convertito in legge il 22 dicembre n 214, per tutta la durata
della messa in disponibilità del personale delle pubbliche
amministrazioni dichiarato in esubero e non altrimenti ricollocabile
e per le altre tipologie di lavoratori che a seguito della crisi
hanno utilizzano istituti ad essa riconducibili (esodati, cig,
mobilità).
Emendamento
Art. 2 comma 12
Sostituire
le parole “
a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità
maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il
trattamento pensionistico”
con le parole “
al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa antecedente
alla riforma di cui al decreto legge 201 del 2011 convertito in legge
22 dicembre 2011 n.214. Tale previsione si applica anche ai
lavoratori privati che utilizzano o hanno utilizzato istituti e/o
accordi per i quali il mantenimento dei requisiti per l’accesso al
sistema pensionistico antecedente alla riforma di cui al decreto 201
del 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214 è parte
integrante dei percorsi di mobilità, cig, licenziamenti
collettivi”
Art
2 comma 14 – relazione
L’emendamento
è teso ad cancellare la possibilità di licenziamenti
per motivi economici da parte delle singole pubbliche
amministrazioni, oltretutto previsti dal decreto stesso come al di
fuori delle regole e procedure individuate nello stesso articolo 2.
Emendamento
Art 2 comma 14
Cancellare,
nell’ultimo rigo, le parole “finanziarie”
Art
2 comma 20 – relazione –
Si
richiede la completa abrogazione dell’intero comma perchè
nella sua formulazione determina deroghe incomprensibili sia per ciò
che attiene la individuazione della sola Presidenza del Consiglio dei
Ministri, quale unica amministrazione alla quale applicare questa
parte di Decreto, sia perchè diversifica al suo interno le
scelte sui dirigenti di I° e II° fascia in base alle modalità
di conferimento degli incarichi.
Emendamento
Art 2 comma 20
abrogare
Art
4 comma 1 – relazione –
L’emendamento
è teso a garantire la difesa dei livelli occupazionali ed il
mantenimento del livello di erogazione dei servizi nel caso di
scioglimento delle società pubbliche che assicurano
prestazioni ai cittadini.
Emendamento
Art 4 comma 1
Dopo
il comma 1 dell’articolo 4 aggiungere il seguente comma 1 bis:
“nelle
ipotesi di cui alla lettera A del comma 1 del presente articolo, la
pubblica amministrazione proprietaria assorbe, previo espletamento di
apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, il
personale dipendente della società controllata. Nelle more
dell’attuazione del processo di riorganizzazione di cui al presente
comma non trova applicazione l’art 76 del decreto legge n. 112 del
2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni
ed integrazioni; nelle ipotesi di cui alla lettera B del comma 1 del
presente articolo, la società acquisitrice assorbe il
personale dipendente della società controllata, previo
espletamento di apposita procedura selettiva di verifica
dell’idoneità”
Art
4, comma 8 – relazione –
L’emendamentio
è teso a innalzare il valore economico del servizio o dei beni
oeggetto dell’affidamento, considerata l’esiguità del
limite indicato dallo stesso comma 8
Emendamento
Art 4, comma 8
sostituire
le parole “200.000
euro l’anno” con
“
500.000 euro l’anno”
Art
4 comma 10 e 11 – relazione -
l’abrogazione
dei commi 10 e 11 è reso necessario dall’assoluta
insostenibilità delle scelte assunte dal decreto. La
previsione di un obbligo, per le società controllate di
avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 % delle
spese del personale è, non solo sbagliata per le ovvie
ricadute occupazionali e per le ripercussioni negative su salari e
redditi, ma è anche contraria all’intesa sottoscritta il 3
maggio u.s. dal Governo, dal sistema delle Autonomie e dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Emendamento
Art 4 comma 10 e 11
abrogare.
Art
5 comma 2 – relazione -
L’emendamento
è teso ad evitare che nella riduzione delle spese, per almeno
il 50% rispetto al 2011, per le autovetture in dotazione alle
pubbliche amministrazioni siano ricomprese anche quelle relative
all’assistenza sociale e sanitaria.
Ciò
si tradurrebbe nell’abbattimento della possibilità di
spostamenti per garantire anche le prestazioni sociali e sanitarie
relative ai livelli di assistenza, a partire dall’attività
della guardia medica, dell’assistenza domiciliare integrata, della
salute mentale, della prevenzione nei luoghi di lavoro, della
veterinaria, etc, fermo restando il pericolo che possano essere
incluse anche le autovetture utilizzate per il trasporto sangue e,
con una interpretazione strumentale, le stesse autoambulanze.
Emendamento
Art 5 comma 2
Al
comma 2 dell’articolo 5 dopo le parole “nell’area
tecnico-operativa della difesa” aggiungere: “ovvero per i servizi
sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di
assistenza”.
Art
5 comma 7 – relazione -
L’emendamento
è teso ad abrogare integralmente l’intervento poichè
cancella i risultati della contrattazione collettiva nazionale di
lavoro: è bene ricordare che gli interventi sui buoni pasto
sono sempre stati all’interno delle compatibilità economiche
contrattuali così come è utile rammentare che il valore
del buono pasto concorre a determinare il salario di fatto delle
lavoratrici e dei lavoratori pubblici.
Emendamento
Art 5 comma 7
abrogare
Art
5 comma 8 – relazione -
L’emendamento
è teso a modificare il comma 8 per la parte, prevista dallo
stesso decreto, di collocamento in quiescenza d’Ufficio. Nel caso,
infatti, di attivazione delle procedure previste dall’articolo 2
comma 12 del presente decreto, laddove per responsabilità
diverse da quelle ascrivibili al dipendente, il collocamento forzato
a riposo del dipendente non preveda la fruizione dei periodi di ferie
non goduti, la monetizzazione va comunque salvaguardata.
Emendamento
Art 5 comma 8
Aggiungere
alla fine del comma 8 il seguento paragrafo: “sono
fatte salve le situazioni, previste dall’articolo 2 del presente
decreto per le quali al dipendente è stata preclusa la
possibilità di fruire dei periodi di ferie non goduti”
Art
14
comma
1 – relazione –
L’emendamento
è teso a garantire alle amministrazioni pubbliche la
possibilità di prorogare i rapporti di lavoro a tempo
determinato scaduti alla data di entrata in vigore del presente
decreto o che scadranno successivamente entro il 31 dicembre 2012
Emendamento
Art 14
comma
1
dopo
il comma 1 dell’articolo 14 inserire il seguente comma 1 bis: “
è fatta salva la possibilità per le Amministrazioni di
cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, nei
limiti delle compatibilità economiche e dei vincoli di
bilancio, di prorogare i contratti a tempo determinato scaduti o in
via di scadenza nel corso dell’anno 2012, secondo le previsioni e
le modalità indicate nella legge 368/2001”
Art
14 comma 2 – relazione –
L’emendamento
abrogativo è teso a mantenere la possibilità di
assunzioni per i comparti Sicurezza e Vigili del Fuoco, altrimenti
sostanzialmente bloccate di fatto fino all’anno 2014.
Emendamento
Art 14 comma 2
abrogare
Art
15 – relazione –
L’emendamento
abrogativo dell’articolo 15 del decreto è teso a garantire
innanzitutto il mantenimento attuale dell’erogazione delle
prestazioni legate ai livelli essenziali di assistenza. L’articolo,
infatti, interviene su tre direttrici di marcia strettamente legati
ai LEA: riduzione degli stanziamenti per il Fondo Sanitario
Nazionale, la riduzione dei posti letto ospedalieri e la riduzione
delle spese del personale. Il combinato dei tre interventi mette in
serio pericolo l’erogazione dei LEA stessi.
Emendamento
Art 15
abrogare
Art
16, comma 8 e 9 – relazione –
L’emendamento
abrogativo trae la sua ragione dall’assoluta incompletezza dei
parametri sui quali, successivamente, verranno individuate le
dotazioni organiche degli enti territoriali.
I
commi non prendono a riferimento parametri quali l’estensione
territoriale, le caratteristiche demografiche, le problematicità
ambientali, l’incidenza dei fenomeni criminali ed altro.
Emendamento
Art 16, comma 8 e 9
Abrogare
Art
17 comma 4 – relazione
–
L’emendamento
è teso a aprire una fase di confronto con le rappresentanze
sindacali con l’obiettivo di un processo di mobilità
governata preventivamente alla dichiarazione di esubero di cui
all’articolo 76 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008
Emendamento
Art 17 comma 4
Al
comma 4 dell’articolo 17 aggiungere il seguente comma 4 bis “le
regioni interessate dai processi di cui al presente articolo, entro
20 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, verificano, congiuntamente con le OO.SS
rappresentative, le dotazioni organiche necessarie per l’esercizio
delle funzioni di cui al comma 10, alla luce degli accorpamenti delle
Province di cui al comma 4. Sulla base della suddetta verifica si
definiscono, congiuntamente con le OO.SS rappresentative, le
procedure di mobilità e di assorbimento del personale già
in forza presso le Province soppresse.
Nelle
more dell’attuazione del processo di riorganizzazione di cui al
presente articolo non trova applicazione l’art 76 del dl n. 112 del
2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modifiche ed
integrazioni”.
Art
17 comma 10 – relazione –
L’emendamento
è teso ad inserire fra le funzioni delle Province quelle
indicate nella proposta di emendamento.
Emendamento
Art 17 comma 10
Dopo
la lettera B del comma 10 aggiungere le seguenti lettere C, D, E, F:
“C)
previsione, prevenzione e pianificazione d’emergenza in materia di
protezione civile nell’ambito dei piani nazionali e regionali;
D)
l’organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;
E)
la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi
scolastici, compresa l’edilizia scolastica, relativi all’istruzione
secondaria di secondo grado;
F)
cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in
favore dei comuni.”
Art
19 comma 1 lettera H – relazione –
L’emendamento
è teso ad inserire fra le funzioni principali, già
indicate dallo stesso decreto, quelle relative alla gestione degli
asili nido.
Emendamento
Art 19 comma 1 lettera H
Aggiungere
dopo le parole “servizi
scolastici”
le parole “compresi
gli asili nido”
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