lunedì 23 luglio 2012

EMENDAMENTI AL DECRETO SULLA SPENDING REVIEW PROPOSTI DALLA CGIL FUNZIONE PUBBLICA


Il testo che contiene i provvedimenti sulla spending review in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si configura come una manovra caratterizzata da forti e indiscriminati tagli lineari, da politiche recessive e antisociali e da un attacco senza precedenti al ruolo della rappresentanze sociali e alle relazioni sindacali (di fatto si passa alla solo e semplice fase della comunicazione alle OO.SS).

Per la Fp-Cgil il decreto va abolito e superato con un nuovo disegno riorganizzativo e riqualificativo della pubblica amministrazione, mettendo al centro il ruolo e la dignità del lavoro pubblico e dei servizi erogati che riprenda i contenuti del protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 3 Maggio 2012.

Nel confermare, quindi, una mobilitazione territoriale e nazionale che si prefigge quale obiettivo di fondo il radicale cambiamento del decreto, abbiamo predisposto, comunque, una serie di emendamenti che rispondono all’ipotesi che il provvedimento, attualmente in discussione in Parlamento, non venga stralciato; emendamenti che sottoponiamo al confronto con i gruppi parlamentari e le forze politiche.


PROPOSTE EMENDATIVE

Articolo 2 comma 5 - relazione -
In riferimento alle procedure di individuazione degli esuberi, l’articolo 2 comma 5 non prevede alcuna consultazione/concertazione con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato e indica nel 31 Ottobre pv il termine temporale per l’emanazione di uno o più decreti per l’inidividuazione delle unità di personale dichiarate unilateralmente in esubero dalle singole amministrazioni. L’emendamento è teso a riconfermare lo spirito dell’intesa del 3 Maggio u.s. fra Governo, Sistema delle Autonomie locali e Organizzazioni sindacali che, fra le altre cose prevede esplicitamente l’apertura di una fase di concertazione con il sindacato nella gestione degli esuberi di personale e nei successivi processi di mobilità. La richiesta di individuare un termine di quattro mesi per la conclusione di tale concertazione risponde anche alla possibilità, prevista dallo stesso articolo 2 comma 5, di riequilibrare, compensandoli, eventuali differenziazioni nella individuazione della quota di riduzione degli organici di ogni singola amministrazione.
Emendamento art. 2 comma 5
Il comma 5 dell’articolo 2 è interamente sostituito dal seguente: “Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 Febbraio 2013, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misure inferiori alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuparata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.
Il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione nel proporre le riduzioni di cui all’articolo 1 tiene conto degli esiti della concertazione con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da avviare entro e non oltre il 31 Ottobre 2012.
La predetta consultazione è preceduta da una informativa su ogni singola dotazione organica del Ministro della Pubblica Amministrazione alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”

Art 2 comma 7 – relazione -
L’emendamento è teso a recuperare l’intero personale del Ministero della Giustizia in tutte le sue articolazioni – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Dipartimento Giustizia Minorile – Dipartimento Affari di Giustizia - Archivi Notarili – e quello operante nei tre enti previdenziali, Empals, Inpdap ed Inps, già sottoposti a processi di riorganizzazione sulla base della recente riforma degli Enti previdenziali.
Emendamento art. 2 comma 7
Sostituire le parole “il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari” con le seguenti: “il personale operante nel Ministero della Giustizia nelle sue articolazioni e il personale di magistratura”
Alla fine del comma 7 inserire il seguente capoverso“ Agli effetti del presente articolo ed ai fini dell’applicazione dell’art.21, comma 2, del DL 201/2011, resta in vigore quanto disposto dall’art. 6 ter del decreto legge 29/12/2011 n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 febbraio 2012 n. 14”

Art 2 comma 8 – relazione -
Si richiede l’abrogazione del comma 8 dell’articolo 2 anche perchè lo stesso comma rimanda interamente alle previsioni contenuto nello stesso decreto all’articolo 16 comma 8
Emenamento Art.2 comma 8
abrogare.

Art 2 comma 11 lettera A – relazione -
Si richiede l’individuazione del nuovo termine del 31 Maggio 2015 in considerazione del fatto che chi matura i requisiti previsti dallo stesso comma nell’anno 2013 avrà bisogno di più di 12 mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico.
Emendamento Art 2 comma 11 lettera A
Sostituire nel quinto capoverso le parole “entro il 2014” con le parole “entro il 31 maggio 2015”

Art 2 comma 11 lettera E) – relazione –
l’emendamento è teso ad inserire fra i criteri per la dichiarazione di eccedenza, anche ai fini dell’individuazione dei successivi criteri per l’utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale, anche quello dell’età anagrafica
Emendamento Art 2 comma 11 lettera E)
Aggiungere dopo le parole “anzianità contributiva” le parole “ e età anagrafica”

Art 2 comma 12 – relazione -
L’emendamento è teso a mantenere sospesa l’applicazione del DL 201 del 2011 convertito in legge il 22 dicembre n 214, per tutta la durata della messa in disponibilità del personale delle pubbliche amministrazioni dichiarato in esubero e non altrimenti ricollocabile e per le altre tipologie di lavoratori che a seguito della crisi hanno utilizzano istituti ad essa riconducibili (esodati, cig, mobilità).
Emendamento Art. 2 comma 12
Sostituire le parole “ a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico” con le parole “ al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa antecedente alla riforma di cui al decreto legge 201 del 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214. Tale previsione si applica anche ai lavoratori privati che utilizzano o hanno utilizzato istituti e/o accordi per i quali il mantenimento dei requisiti per l’accesso al sistema pensionistico antecedente alla riforma di cui al decreto 201 del 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214 è parte integrante dei percorsi di mobilità, cig, licenziamenti collettivi”

Art 2 comma 14 – relazione
L’emendamento è teso ad cancellare la possibilità di licenziamenti per motivi economici da parte delle singole pubbliche amministrazioni, oltretutto previsti dal decreto stesso come al di fuori delle regole e procedure individuate nello stesso articolo 2.
Emendamento Art 2 comma 14
Cancellare, nell’ultimo rigo, le parole “finanziarie”

Art 2 comma 20 – relazione –
Si richiede la completa abrogazione dell’intero comma perchè nella sua formulazione determina deroghe incomprensibili sia per ciò che attiene la individuazione della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale unica amministrazione alla quale applicare questa parte di Decreto, sia perchè diversifica al suo interno le scelte sui dirigenti di I° e II° fascia in base alle modalità di conferimento degli incarichi.
Emendamento Art 2 comma 20
abrogare

Art 4 comma 1 – relazione –
L’emendamento è teso a garantire la difesa dei livelli occupazionali ed il mantenimento del livello di erogazione dei servizi nel caso di scioglimento delle società pubbliche che assicurano prestazioni ai cittadini.
Emendamento Art 4 comma 1
Dopo il comma 1 dell’articolo 4 aggiungere il seguente comma 1 bis:
nelle ipotesi di cui alla lettera A del comma 1 del presente articolo, la pubblica amministrazione proprietaria assorbe, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, il personale dipendente della società controllata. Nelle more dell’attuazione del processo di riorganizzazione di cui al presente comma non trova applicazione l’art 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni; nelle ipotesi di cui alla lettera B del comma 1 del presente articolo, la società acquisitrice assorbe il personale dipendente della società controllata, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità”

Art 4, comma 8 – relazione –
L’emendamentio è teso a innalzare il valore economico del servizio o dei beni oeggetto dell’affidamento, considerata l’esiguità del limite indicato dallo stesso comma 8
Emendamento Art 4, comma 8
sostituire le parole “200.000 euro l’anno” con “ 500.000 euro l’anno”

Art 4 comma 10 e 11 – relazione -
l’abrogazione dei commi 10 e 11 è reso necessario dall’assoluta insostenibilità delle scelte assunte dal decreto. La previsione di un obbligo, per le società controllate di avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 % delle spese del personale è, non solo sbagliata per le ovvie ricadute occupazionali e per le ripercussioni negative su salari e redditi, ma è anche contraria all’intesa sottoscritta il 3 maggio u.s. dal Governo, dal sistema delle Autonomie e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Emendamento Art 4 comma 10 e 11
abrogare.

Art 5 comma 2 – relazione -
L’emendamento è teso ad evitare che nella riduzione delle spese, per almeno il 50% rispetto al 2011, per le autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni siano ricomprese anche quelle relative all’assistenza sociale e sanitaria.
Ciò si tradurrebbe nell’abbattimento della possibilità di spostamenti per garantire anche le prestazioni sociali e sanitarie relative ai livelli di assistenza, a partire dall’attività della guardia medica, dell’assistenza domiciliare integrata, della salute mentale, della prevenzione nei luoghi di lavoro, della veterinaria, etc, fermo restando il pericolo che possano essere incluse anche le autovetture utilizzate per il trasporto sangue e, con una interpretazione strumentale, le stesse autoambulanze.
Emendamento Art 5 comma 2
Al comma 2 dell’articolo 5 dopo le parole “nell’area tecnico-operativa della difesa” aggiungere: “ovvero per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”.

Art 5 comma 7 – relazione -
L’emendamento è teso ad abrogare integralmente l’intervento poichè cancella i risultati della contrattazione collettiva nazionale di lavoro: è bene ricordare che gli interventi sui buoni pasto sono sempre stati all’interno delle compatibilità economiche contrattuali così come è utile rammentare che il valore del buono pasto concorre a determinare il salario di fatto delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici.
Emendamento Art 5 comma 7
abrogare 
 
Art 5 comma 8 – relazione -
L’emendamento è teso a modificare il comma 8 per la parte, prevista dallo stesso decreto, di collocamento in quiescenza d’Ufficio. Nel caso, infatti, di attivazione delle procedure previste dall’articolo 2 comma 12 del presente decreto, laddove per responsabilità diverse da quelle ascrivibili al dipendente, il collocamento forzato a riposo del dipendente non preveda la fruizione dei periodi di ferie non goduti, la monetizzazione va comunque salvaguardata.
Emendamento Art 5 comma 8
Aggiungere alla fine del comma 8 il seguento paragrafo: “sono fatte salve le situazioni, previste dall’articolo 2 del presente decreto per le quali al dipendente è stata preclusa la possibilità di fruire dei periodi di ferie non goduti”

Art 14 comma 1 – relazione –
L’emendamento è teso a garantire alle amministrazioni pubbliche la possibilità di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che scadranno successivamente entro il 31 dicembre 2012
Emendamento Art 14 comma 1
dopo il comma 1 dell’articolo 14 inserire il seguente comma 1 bis: “ è fatta salva la possibilità per le Amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, nei limiti delle compatibilità economiche e dei vincoli di bilancio, di prorogare i contratti a tempo determinato scaduti o in via di scadenza nel corso dell’anno 2012, secondo le previsioni e le modalità indicate nella legge 368/2001

Art 14 comma 2 – relazione –
L’emendamento abrogativo è teso a mantenere la possibilità di assunzioni per i comparti Sicurezza e Vigili del Fuoco, altrimenti sostanzialmente bloccate di fatto fino all’anno 2014.
Emendamento Art 14 comma 2
abrogare

Art 15 – relazione –
L’emendamento abrogativo dell’articolo 15 del decreto è teso a garantire innanzitutto il mantenimento attuale dell’erogazione delle prestazioni legate ai livelli essenziali di assistenza. L’articolo, infatti, interviene su tre direttrici di marcia strettamente legati ai LEA: riduzione degli stanziamenti per il Fondo Sanitario Nazionale, la riduzione dei posti letto ospedalieri e la riduzione delle spese del personale. Il combinato dei tre interventi mette in serio pericolo l’erogazione dei LEA stessi.
Emendamento Art 15
abrogare

Art 16, comma 8 e 9 – relazione –
L’emendamento abrogativo trae la sua ragione dall’assoluta incompletezza dei parametri sui quali, successivamente, verranno individuate le dotazioni organiche degli enti territoriali.
I commi non prendono a riferimento parametri quali l’estensione territoriale, le caratteristiche demografiche, le problematicità ambientali, l’incidenza dei fenomeni criminali ed altro.
Emendamento Art 16, comma 8 e 9
Abrogare

Art 17 comma 4 – relazione
L’emendamento è teso a aprire una fase di confronto con le rappresentanze sindacali con l’obiettivo di un processo di mobilità governata preventivamente alla dichiarazione di esubero di cui all’articolo 76 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008
Emendamento Art 17 comma 4
Al comma 4 dell’articolo 17 aggiungere il seguente comma 4 bis “le regioni interessate dai processi di cui al presente articolo, entro 20 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verificano, congiuntamente con le OO.SS rappresentative, le dotazioni organiche necessarie per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 10, alla luce degli accorpamenti delle Province di cui al comma 4. Sulla base della suddetta verifica si definiscono, congiuntamente con le OO.SS rappresentative, le procedure di mobilità e di assorbimento del personale già in forza presso le Province soppresse.
Nelle more dell’attuazione del processo di riorganizzazione di cui al presente articolo non trova applicazione l’art 76 del dl n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni”.

Art 17 comma 10 – relazione –
L’emendamento è teso ad inserire fra le funzioni delle Province quelle indicate nella proposta di emendamento.
Emendamento Art 17 comma 10
Dopo la lettera B del comma 10 aggiungere le seguenti lettere C, D, E, F:
C) previsione, prevenzione e pianificazione d’emergenza in materia di protezione civile nell’ambito dei piani nazionali e regionali;
D) l’organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;
E) la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l’edilizia scolastica, relativi all’istruzione secondaria di secondo grado;
F) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni.”

Art 19 comma 1 lettera H – relazione –
L’emendamento è teso ad inserire fra le funzioni principali, già indicate dallo stesso decreto, quelle relative alla gestione degli asili nido.
Emendamento Art 19 comma 1 lettera H
Aggiungere dopo le parole “servizi scolastici” le parole “compresi gli asili nido”

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